Descrizione
Il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, di seguito denominato CPO, promuove
la presentazione di proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di centro antiviolenza
non residenziale, nell’ambito dei compiti finalizzati allo svolgimento di azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle stesse donne, in collegamento con la rete dei servizi sociosanitari, ove è inserito.
Soggetti beneficiari
- Possono presentare le proposte progettuali di cui all’art. 1 le Organizzazioni e le Associazioni che, a pena di esclusione, risultano iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso, negli
appositi registri della Regione Umbria e che, nel proprio statuto, abbiano come finalità l’operare
nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato
esperienze e competenze specifiche di durata almeno quinquennale in materia di violenza
contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne,
con personale specificamente formato. - I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la proposta anche in forma associata. L’ente
individuato come soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e rimane comunque,
ad ogni fine, l’unico responsabile della realizzazione della proposta progettuale nei confronti del
CPO. Ogni soggetto in qualità di proponente/capofila e in qualità di partner, potrà presentare
una sola proposta progettuale. - Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere garantito e perdurare nei confronti
di tutti i soggetti attuatori – ente capofila e partner – partecipanti al progetto per l’intero periodo
di realizzazione. La cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri
(incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell’art. 53 del codice del Terzo settore) potrà
comportare l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento; - I soggetti proponenti devono possedere un’organizzazione che consenta lo svolgimento delle
attività di competenza. A tal proposito si rappresenta che, nel biennio 2016/2017, il Servizio
Telefono Donna ha assicurato, nella sola sede di Perugia, la presa in carico di 272 donne vittime
di violenza, di cui 141 nell’anno 2016 e 131 nell’anno 2017.
Entità e forma dell’agevolazione
Il contributo assegnato è erogato anticipatamente, su richiesta sottoscritta dal rappresentante
legale del beneficiario del contributo, in rate semestrali di eguale importo, ad esclusione della
rata relativa all’ultimo semestre che sarà corrisposta a consuntivo.
Pertanto, i pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
- Prima rata: entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
- Rate dalla seconda alla quinta: entro 30 giorni dall’approvazione da parte del CPO della
rendicontazione delle spese sostenute nel semestre precedente; - Ultima rata: a conclusione del progetto, entro 30 giorni dall’approvazione da parte del CPO
della rendicontazione finale.
Spese ammissibili
Il soggetto destinatario del contributo dovrà presentare con cadenza semestrale una relazione
sull’ attività svolta e la rendicontazione delle spese sostenute;
Sono ammesse esclusivamente le spese:
1) pertinenti e imputabili direttamente alle attività svolte dal beneficiario, ovvero riferite ad
operazioni riconducibili alle attività ammissibili;
2) reali, effettivamente sostenute e contabilizzate, cioè le spese devono essere state
effettivamente pagate dal beneficiario nell’attuazione delle attività e aver dato luogo a
registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative vigenti;
3) giustificate e tracciabili con documenti fiscalmente validi (fatture, scontrini, ricevute fiscali
ecc…); la quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio
equivalente (ricevuta di conto corrente postale; estratto conto per i pagamenti effettuati
tramite assegni circolari/bancari/postali; bonifico bancario/postale ecc.…);
4) riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto: le spese devono quindi essere
sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto e compreso entro la data
di conclusione dello stesso;
Non sono comunque considerate ammissibili le spese di gestione di cui all’articolo 5, comma 3.