La dotazione finanziaria è pari a: € 1.100.000,00
Data di apertura: Aprirà il 30/09/2024.
Data di scadenza:

  • Presentazione domanda di preadesione ENTRO E NON OLTRE IL 29/11/2024
  • Presentazione domanda di sostegno ENTRO E NON OLTRE IL 29/11/202

Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova
costituzione o già esistenti, di qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti
dall’Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

Sono ammissibili al sostegno tutte le imprese agricole ubicate e operanti sul territorio regionale.
L’imprenditore agricolo e gli agricoltori che fanno parte delle forme associative devono partecipare per
la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la
prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.
Nel caso di domanda presentata “in approccio collettivo” per associazioni di agricoltori si intendono
forme associative che raggruppano agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari ammissibili o devono aver partecipato ai medesimi regimi per la
prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno:

  • organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
  • organizzazioni interprofessionali riconosciute;
  • gruppi definiti all’art. 32, del Reg. UE 1143/2024, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e
  • Stg riconosciuti;
  • associazioni di qualsiasi natura giuridica, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli;
  • associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
  • associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
  • cooperative agricole e loro consorzi;
  • gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata.

N.B. Le imprese beneficiarie del sostegno non possono essere solo preparatori/importatori né possono
svolgere solo attività di trasformazione/commercializzazione; i prodotti devono provenire da materie
prime proprie fatta eccezione per la trasformazione nel caso di cooperative agricole.
Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale
presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e
Cibo della Regione Piemonte, essersi iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte (contestualmente alla
costituzione del fascicolo) e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda.

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di più domande (individuali o delle
associazioni a cui il beneficiario appartiene) che, in merito alla tipologia dei regimi di certificazione
oggetto del sostegno, devono essere:

  • per le certificazioni di prodotto: riferite a produzioni diverse;
  • per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI): riferite a regimi diversi, tranne qualora sul
    SQNPI il produttore faccia due domande, una individuale e una collettiva, ma per produzioni
    differenti.

Entità e forma dell’agevolazione
Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di
pagamento annuale, entro il limite massimo dei primi 5 anni di inizio partecipazione al regime di
qualità, in base ai costi semplificati o in base alle spese di certificazione realmente sostenute a seconda della diversa tipologia di domanda presentata.

Il sostegno concesso è pari al 100% dei costi sostenuti per la partecipazione al/ai regime/i di qualità
ammesso/i, per un importo concedibile da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00
per bando per azienda, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e
dall’entità complessiva della spesa dichiarata.

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a
un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di preadesione, nel caso di prima
partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriormente alla presentazione della preadesione.

Spese ammissibili
La sovvenzione prevede il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario,
tranne per i seguenti regimi di qualità che prevedono l’utilizzo di costi standard:

  • Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti (eccetto per i soggetti collettivi per la
    sola attività di trasformazione biologica dei propri soci e per i nuovi aderenti al regime);
  • Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata

La spesa ammessa riguarda l’importo delle spese dell’impresa agricola nei confronti di:

  • organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l’accesso e la partecipazione al sistema di
    qualità;
  • soggetti, incaricati dall’Organismo di Controllo, che svolgono le attività di verifica relative al
    sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli
    approvato dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste (ad esempio
    sistema di qualità DOP/IGP, sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai
    disciplinari riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste o
    ai piani di controllo approvati, nonché sistema di qualità nazionale di produzione integrata
    (SQNPI).

La spesa preventivata può essere definita in due modi:

  • rimborso di costi definiti in base a tabelle standard di costi unitari per il regime biologico (ad
    eccezione delle domande presentate da soggetti collettivi per la sola attività di trasformazione
    biologica dei propri soci e dei nuovi aderenti al regime biologico che devono definirla secondo i
    costi ammissibili effettivamente sostenuti) e per il regime SQN Produzione Integrata (ad eccezione
    delle domande presentate da soggetti capofila per conto dei propri soci o da soggetti collettivi per
    la sola attività di trasformazione dei propri soci che devono definirla secondo i costi ammissibili
    effettivamente sostenuti);
  • rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per tutti gli altri casi.

La modalità con cui viene presentata la domanda (a costi reali o costi standard) non potrà essere
variata in fase di istruttoria e se errata determinerà la non ammissibilità della domanda di sostegno (ad
esempio una domanda presentata con costi reali che invece avrebbe dovuto essere presentata con costi
standard non verrà ammessa).

È necessario inserire, oltre agli investimenti riferiti alle specifiche categorie merceologiche, anche l’
investimento relativo al costo fisso di € 115,74 (investimento individuabile mediante il Tipo
investimento: Tariffa fissa per produzione).

In particolare, per ogni partecipante che aderisce al sostegno per gestione costi standard, in base alla
casistica in cui ricade (sola produzione, sola trasformazione o entrambe) devono essere rispettati i
seguenti criteri di compilazione della domanda sulla base delle tabelle dei costi standard:

  • Per ciascun partecipante che richiede il contributo per la sola produzione biologica, deve esistere
    in domanda l’investimento “Tariffa fissa per produzione” avente come importo € 115,74 integrato
    con la 8 Non verranno ammesse a sostegno le spese nei casi in cui si riscontra l’inserimento degli
    stessi capi due volte, con due diverse voci di investimento. differenza tra € 240,00 e l’importo
    impostato sugli investimenti associati al partecipante e con costo standard variabile legati alle
    specifiche categorie merceologiche, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente
    una richiesta di almeno € 240,00 per ogni partecipante.
  • Per ciascun partecipante che richiede il contributo per la sola trasformazione biologica, deve esistere in domanda l’investimento Tariffa fissa per trasformazione avente come importo € 160,00 impostando come importo il minimo previsto pari a € 240,00 (salvo nei casi in cui sia stata presentata la SRA29 per cui l’importo resta 160€).
  • Per ciascun partecipante che richiede il contributo sia per la produzione sia per la trasformazione biologica, devono esistere in domanda gli investimenti “Tariffa fissa per produzione” avente come importo € 115,74 (integrato con la differenza tra € 240,00 e l’importo impostato sugli investimenti associati al partecipante e con costo standard variabile) sia l’investimento “Tariffa fissa per trasformazione”, avente come importo € 160, in modo da garantire che in domanda risulti complessivamente una richiesta di almeno € 400 per ogni partecipante.

La tariffa relativa al Regime SQN Produzione Integrata è calcolata con l’applicazione di costi standard
riferiti a:

  • Attività di produzione agricola
  • Attività di preparazione e commercializzazione
  • Rilascio certificato di conformità
  • Tariffa certificazione Etico – Sociale _ Ambientale
  • Analisi multiresiduale

L’attività di produzione agricola prevede un costo standard calcolato sulla ampiezza della superficie in
Ha. L’attività di preparazione e commercializzazione è stata valutata in 300,00 euro. Il rilascio del
certificato di conformità è stato valutato di importo pari a 100,00 euro. La certificazione etico-socialeambientale è stata valutata di importo pari a 200,00 euro. L’analisi multiresiduale è stata valutata di
importo pari a 200,00 euro.

Si specifica che solo laddove i costi di certificazione non sono stati richiesti sull’intervento SRA29
possono essere oggetto di sostegno del presente intervento, sulla base di un controllo automatico in
fase di presentazione della domanda di sostegno sul CUAA.

.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno sarà necessario, in questi casi, selezionare
la modalità “con costo reale”.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:
· imputabile ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute,
le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
· pertinente rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
· congrua rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
essere necessaria per attuare l’azione o l’operazione oggetto della sovvenzione.

Sono ammissibili le spese relative all’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera,
previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del
disciplinare di produzione, cioè
· Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;
· Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell’organismo di
certificazione.

Nel dettaglio sono ammissibili:
– spesa per l’iscrizione al sistema di controllo;
· spesa per la quota annua fissa per l’attività di certificazione;
· spesa per la quota annua variabile per l’attività di certificazione (in misura proporzionale al
quantitativo di prodotto certificato);
· spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
dell’organismo di controllo;
· spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall’organismo di controllo tranne
quelle di carattere sanzionatorio;
· spesa per le attività del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di
controllo interno, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi DOP/IGP, SQNPI
e SQNZ o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo B.2 .;
· spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori accreditati, necessarie per la certificazione
come previsto dai piani di controllo obbligatori.

Tutte le spese devono essere pagate dopo la presentazione della domanda di preadesione ed entro la
presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena l’inammissibilità della spesa stessa.

Sono ammissibili al sostegno le spese:
· di competenza dell’anno solare 2024, cioè riferite al periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024, per i
soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di
preadesione;
· sostenute dopo la presentazione della domanda di preadesione, per coloro che devono ancora
aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;
· le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell’operazione.

Per “competenza della spesa” si fa riferimento al periodo di svolgimento delle attività di controllo
(analisi documentale, visita ispettiva) necessarie alla emissione del certificato (ad es. attività di
controllo svolte nel 2024 – competenza 2024). Tale competenza deve essere specificata nella fattura.

Gli investimenti finanziati devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda
di saldo entro il 2 giugno 2025.

Fonti per approfondimento:
Sito di riferimento: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-partecipazione-regimi-qualita-srg03-0