La dotazione finanziaria è pari a: € 30 milioni
Data di apertura: Aprirà a fine ottobre
Data di scadenza: Non disponibile
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le PMI che hanno o intendono aprire una sede operativa nel Lazio.
Ogni PMI può realizzare un solo progetto in forma singola o partecipare ad un solo progetto da
realizzare in forma aggregata, dimostrando una adeguata capacità finanziaria in rapporto alle spese a
suo carico al netto del corrispondente contributo.
Le PMI devono, inoltre, possedere i requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Entità e forma dell’agevolazione
Sulle spese per attività di supporto (studio di fattibilità, premio fideiussione, redazione situazione
contabile) è riconosciuto un contributo del 90%, concesso ai sensi del Regolamento De Minimis.
Ogni progetto deve essere di importo non inferiore a 150 mila euro.
Non è previsto un tetto massimo al valore dell’intero progetto, ma il contributo concesso non può
superare 2 milioni di euro.
È obbligatorio richiedere un anticipo pari al 40% del contributo concesso, garantito da fideiussione.
Le intensità di aiuto concedibili sugli investimenti variano a seconda dell’ubicazione dell’unità
produttiva interessata e della dimensione dell’impresa beneficiaria, e sono riportate nella seguente
tabella:
TABELLA 1 | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE |
Investimenti ubicati in Zone Assistite Plus | 45% | 35% |
Investimenti ubicati in Zone Assistite Ordinarie | 35% | 25% |
Investimenti ubicati nelle restanti zone del Lazio | 20% | 10% |
Nel caso degli investimenti per un uso efficiente delle risorse (tipologia A), in presenza di costi
supplementari, come successivamente definiti, si applicano su tali costi le maggiori intensità di aiuto
di seguito riportate:
TABELLA 2-COSTI SUPPLEMENTARI | PICCOLE IMPRESE | MEDIE IMPRESE |
Investimenti per un uso efficiente delle risorse ubicati in Zone Assistite (Plus o Ordinarie) | 65% | 55% |
Investimenti per un uso efficiente delle risorse ubicati nelle restanti zone del Lazio | 60% | 50% |
Gli aiuti sui costi supplementari non possono essere riconosciuti se gli investimenti riguardano
tecnologie che già costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l’Unione.
I costi supplementari devono essere evidenziati nello studio di fattibilità.
N.B. I costi supplementari corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati
confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno
rispettosi dell’ambiente, che possono essere:
− uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe
verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non
raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
− uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di
trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o nel trattamento di rifiuti, di
altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
− uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di
produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario
(riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto
primario.
Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione
e durata comparabili e conforme alle norme dell’Unione già in vigore, ed è credibile per quanto
riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi.
Spese ammissibili
I progetti possono essere realizzati da PMI in forma singola o in forma aggregata e devono riguardare
Investimenti, rientranti in una o entrambe le due seguenti tipologie.
A. Investimenti per l’uso efficiente delle risorse, vale a dire quelli che, conseguono almeno uno dei
seguenti obiettivi:
- la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti speciali in vista della preparazione per il
riutilizzo o il riciclaggio.
Sono escluse in ogni caso le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti per la produzione di
energia e gli investimenti che comportano un aumento nella produzione di rifiuti o un maggiore
uso di risorse. - la riduzione netta delle risorse consumate, ad eccezione dell’energia, per ottenere una determinata quantità di produzione;
- la sostituzione dell’uso di materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);
- la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti da parte del Beneficiario;
- la preparazione al riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal Beneficiario o, limitatamente ai rifiuti speciali, da terzi, che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;
- la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal Beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
Sono escluse in ogni caso le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti per la produzione di
energia e gli investimenti che comportano un aumento nella produzione di rifiuti o un maggiore
uso di risorse.
B. Investimenti per l’introduzione di eco innovazioni, vale a dire innovazioni nei prodotti che,
tenendo conto del loro intero ciclo di vita (Life Cycle Thinking), conseguono almeno uno dei
seguenti obiettivi:
- riducono le risorse consumate inclusa l’energia, durante l’utilizzo da parte dei consumatori,
rispetto a prodotti analoghi presenti sul mercato. - ne allungano la durata, anche consentendo la riparabilità e la manutenzione delle parti tecnologicamente obsolete o danneggiate;
- evitano di generare rifiuti non riciclabili o residui non riutilizzabili al termine del ciclo di vita, permettendone la smontabilità delle diverse componenti in relazione alle tipologie di materiali impiegati e al loro riutilizzo;
Sono ammissibili solo i progetti che determinano un impatto ambientale tale da ottenere almeno il
punteggio soglia relativo al primo criterio di valutazione, fermo restando che i progetti devono
raggiungere i punteggi soglia previsti per tutti i criteri di valutazione, nonché il punteggio soglia totale .
Gli impatti ambientali di tutti gli investimenti inclusi nel progetto devono essere attestati ex ante da uno
studio di fattibilità da presentare obbligatoriamente in sede di domanda e rilasciato da un professionista
esterno indipendente le cui competenze risultino certificate in conformità alla norma UNI EN ISO 14001
da parte di un organismo di valutazione a tal fine accreditato secondo la norma CEI UNI EN ISO/IEC
17024.
I progetti devono essere conclusi, funzionanti e rendicontati entro:
- 18 mesi dall’approvazione, per progetti fino a 1 milione di euro;
- 24 mesi dall’approvazione, per progetti fino a 3 milioni di euro;
- 36 mesi dall’approvazione, per progetti di importo superiore a 3 milioni di euro.
Sono ammissibili le spese espressamente e strettamente pertinenti al progetto, come risultanti dallo
Studio di Fattibilità.
Gli acquisti di fabbricati e spese per opere murarie, lavori edili e impianti civili insieme alle spese per
acquisti di terreni e relative sistemazioni, non possono superare il 40% del totale delle spese per
investimenti. Le sole spese per acquisti di terreni e relative sistemazioni non possono superare il 10% del
totale delle spese per investimenti.
Le spese per progettazione e le altre spese tecniche sono ammissibili entro il limite dell’8% del totale
delle spese per investimenti. Nell’ambito di tali spese non sono considerati i costi per lo studio di
fattibilità, che rientrano invece nelle spese di supporto, ma sono inclusi i costi per l’obbligatoria
relazione di verifica climatica, da redigere in linea con i contenuti previsti dagli Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, e dagli indirizzi elaborati dal Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il MASE.
Sono inoltre ammissibili al contributo De Minimis le seguenti spese sostenute per specifiche attività di
supporto al progetto:
- il costo, entro il 4% del costo complessivo del progetto e comunque entro 80.000,00 euro, dello
Studio di Fattibilità; - il premio per la obbligatoria fideiussione a garanzia dell’anticipo;
- il costo, entro un massimo di 700,00 euro, per la redazione da parte di un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della situazione contabile da presentarsi in
sede di domanda nel caso di imprese non tenute al deposito del bilancio.
La procedura è a sportello.
Saranno ammessi a finanziamento, entro il limite della capienza delle risorse disponibili, i progetti
risultati formalmente ammissibili e che hanno ottenuto sui singoli criteri di valutazione un punteggio
almeno pari al punteggio soglia previsto per ciascun criterio e che hanno ottenuto un punteggio totale
almeno pari a 60/100.
Si riportano di seguito i criteri di valutazione
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO SOGLIA | PUNTEGGIO MASSIMO |
Valenza ambientale del Progetto. Per gli Investimenti per l’Uso Efficiente delle Risorse (A): -nel caso di riduzione dei rifiuti non pericolosi prodotti dal beneficiario e sottoposti in precedenza a raccolta differenziata, il punteggio soglia è attribuito ove almeno il 50% in peso di tali rifiuti sia trasformato in materie prime secondarie per effetto del progetto; -nel caso di altre modalità di riduzione dei rifiuti prodotti dal beneficiario, il punteggio soglia è attribuito ove tale riduzione riguardi almeno il 20% in peso del totale dei rifiuti prodotti ex ante. Tale riduzione è quantificata con riferimento ad una o più specifiche tipologie di rifiuto solo se l’investimento è finalizzato esclusivamente a ridurre tali tipologie di rifiuto; -nel caso di riduzione delle risorse consumate, ad eccezione dell’energia ma considerando l’eventuale sostituzione di materie prime primarie con materie prime secondarie, il punteggio soglia è attribuito ove tale riduzione riguardi almeno il 20% in peso nel caso di progetti riguardanti il trattamento di rifiuti o altri prodotti, materiali o sostanze generati da terzi e non finalizzati all’utilizzo nel ciclo produttivo del beneficiario di quanto trattato, il punteggio soglia è riconosciuto solo se i costi supplementari sono almeno il 20% dell’investimento complessivo. Per gli Investimenti per l’introduzione di Eco innovazioni è necessario ricorrere a metodi di valutazione dell’impatto del ciclo di vita dei prodotti conformi alle norme ISO 14040 e 14044, utilizzando il metodo dell’impronta ambientale. Ciò posto: nel caso di innovazione riguardante un prodotto già realizzato dal beneficiario, si considera la riduzione rispetto alla situazione ex ante con riferimento ad almeno un “indicatore di categoria di impatto” rilevante per il prodotto oggetto dell’innovazione; il punteggio soglia è attribuito nel caso tale riduzione sia almeno pari al 10%; nel caso di innovazione riguardante un prodotto non realizzato in precedenza dal beneficiario, il punteggio soglia è sempre attribuito nel caso di riduzione di almeno il 10% di un “indicatore di categoria di impatto” Il punteggio massimo sarà in ogni caso assegnato qualora l’indicatore sia pari a 100%. Punteggi intermedi saranno assegnati per interpolazione lineare. Nel caso di progetti che determinano impatti ambientali positivi indipendenti per componenti autonome dell’investimento, tali soglie devono essere rispettate in relazione a ciascuna componente, pena l’inammissibilità delle spese non riconducibili alle componenti che contribuiscono al raggiungimento della soglia rispettata. Nel caso di progetti o componenti autonome dell’investimento che determinano più impatti ambientali positivi non indipendenti tra loro, è sufficiente raggiungere una sola soglia a condizione che sia relativa ad un impatto ambientale rilevante nel contesto del progetto. Nel caso di progetti realizzati in forma aggregata si considerano le casistiche, gli impatti ambientali e i valori soglia con riferimento all’intero progetto e a tutti i partecipanti, come se si trattasse di un unico Beneficiario. | 18 | 30 |
Qualità della proposta progettuale in termini di chiarezza nella definizione degli obiettivi e delle modalità di conseguimento | 15 | 25 |
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta progettuale | 12 | 20 |
Innovatività della proposta progettuale in termini di impiego di tecnologie, sistemi e loro integrazioni, attrezzature e impianti innovativi | 8 | 20 |
CRITERIO DI PRIORITA’ | CRITERIO DI PRIORITA’ | PUNTEGGIO MASSIMO |
Possesso della certificazione di parità di genere | Possesso della certificazione di parità di genere | 5 |
TOTALE | TOTALE | 100 |
Fonti di Approfondimento
Sito di riferimento: https://www.lazioinnova.it/news/la-regione-lazio-presenta-il-bando-economia-circolare-per-le-imprese/