Descrizione
La misura “Piano di transizione 5.0” ha l’obiettivo di offrire la possibilità alle imprese italiane di innovare prodotti e servizi rendendoli più personalizzati, sicuri, accessibili e sostenibili, basandosi su tre pilastri fondamentali: automazione avanzata, collaborazione uomo-macchina e sostenibilità.

Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Entità e forma dell’agevolazione
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il decreto attuativo darà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

La dotazione finanziaria prevista è di 6,3 miliardi per il biennio 2024-2025, suddivise in tre linee di intervento:

  • 3.780 milioni: efficientamento energetico tramite investimenti in beni “4.0”;
  • 1.890 milioni: promozione dell’autoconsumo e l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • 630 milioni: formazione.

Spese ammissibili
Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

  • Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici;
  • La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ ammissibilità agli incentivi anche per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Vengono inoltre aggiunti gli investimenti effettuati in uno o più beni immateriali nuovi strumentali.

Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, il presente decreto, prevede anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.

Come novità risultano incentivabili come beni strumentali gli impianti di produzione di energia termica, con elettrificazione dei consumi termici.

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

La maggiorazione prevista per gli impianti realizzati con pannelli di tipo b) o c) (le cui specifiche sono definite nel decreto legge “energia” n. 181 del 9 dicembre 2023 all’art. 12 comma1 ) spetta all’intero impianto e non solo ai pannelli.

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse:

  • se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Viene limitato il novero dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sul risparmio energetico (Ege, Esco e ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo).

I nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025 . Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.

Il credito d’imposta si usa con le consuete modalità, cioè esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Alle imprese, previa verifica da parte del GSE della completezza della documentazione trasmessa, sarà consentito di prenotare l’incentivo avendo così la certezza di potervi accedere anche prima di avviare gli investimenti.