Descrizione
Lo Sportello Unico Digitale ZES rappresenta l’interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica secondo il procedimento speciale, semplificato, rivolto ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa che siano localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominata come Zona economica speciale per il Mezzogiorno “ZES unica”.
Soggetti beneficiari
Sono ammissibili al beneficio tutte le imprese afferenti a tutti i settori ATECO, a meno del Commercio.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Entità e forma dell’agevolazione
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Le risorse destinate al credito di imposta sono pari a 1,8 miliardi di euro per l’anno 2024.
Spese ammissibili
Utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, fino all’approvazione del Piano strategico della ZES unica:
- i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato con riguardo a detta area;
- i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
- realizzazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.
L’agevolazione stabilisce che, per l’anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti relativi a:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
I soggetti interessati ad avviare una nuova attività, soggetta all’Autorizzazione unica, possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.
Fonti per approfondimento
Sito di riferimento: https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategieterritoriali/zone-economiche-speciali-zes-e-zesunica/#:~:text=Il%20decreto%2Dlegge%20n.%20124,economiche%20speciali%20frammentate%20in%208
Testo del bando: https://dashboard.agevolando.eu/wp-content/uploads/2023/12/decreto-legge-del-19092023-124.pdf