La dotazione finanziaria è pari a: € 9.000.000,00
Data di apertura: Aprirà il 16/09/2024 ore 10:00
Data di scadenza: Chiuderà il 30/09/2024 16:00
Soggetti beneficiari
Possono accedere al “Fondo Competitività Imprese” (FCI) le imprese che, alla data di presentazione
della domanda di intervento finanziario, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- avere unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria, come risultante da visura
camerale. Per le imprese prive di unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria
al momento della presentazione della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento
dell’erogazione della prima quota dell’intervento finanziario; - essere iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.);
- essere costituite in una delle seguenti forme giuridiche: Ditta individuale, Società di persone e Società di capitali (tra cui rientrano anche le Società cooperative, alle quali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni oppure sulle società a responsabilità limitata);
- essere una Micro, Piccola o Media impresa. tale requisito deve essere mantenuto fino alla delibera di concessione dell’intervento finanziario e successiva erogazione a saldo;
- nell’ipotesi di società di capitali, aver approvato e depositato i bilanci relativi agli ultimi due esercizi sociali, mentre nell’ipotesi di società di persone o ditte individuali, aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, nell’ordinario svolgimento dell’attività di impresa, e non essere in stato di scioglimento o di liquidazione o di amministrazione controllata o sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
- essere economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
- essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale concesso in prestito ed i relativi interessi;
- non rientrare nella definizione di “impresa in difficoltà”;
- non avere, alla data più recente disponibile rispetto alla data di presentazione della domanda, esposizioni bancarie classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria; inoltre, alla medesima data, eventuali sconfinamenti esistenti distintamente per singolo ente segnalante, non devono essere persistenti da oltre 90 giorni ed il loro totale non deve essere pari o superiore al 20% del totale delle esposizioni per cassa esistenti nei medesimi 90 giorni;
- non avere iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, né protesti per assegni e/o cambiali, salvo che non si sia proceduto al pagamento del titolo protestato e presentata domanda di cancellazione, ovvero, in caso di accertata erroneità, sia già stata avviata la procedura di cancellazione;
- non risultare destinatarie di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi (e non rimborsati integralmente) in precedenza dal medesimo Soggetto gestore e/o dalla Regione Calabria;
- non risultare inadempienti per mancato pagamento integrale di più di tre rate scadute, nell’ipotesi di eventuali altri finanziamenti in precedenza ricevuti dal medesimo Soggetto gestore;
- presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale nei confronti di Inps, Inail e Cassa di previdenza;
- non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative;
- essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto.
Alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, le imprese dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri, variabili in funzione della forma giuridica dell’Impresa
richiedente:
- SOCIETA’ DI CAPITALI:
- a) l Risultato economico relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve essere positivo;
- b) il Margine operativo lordo (EBITDA) relativo agli ultimi due bilanci di esercizio approvati deve
essere positivo; - c) l’Indice, dato dal rapporto [(Capitale netto + Passività consolidate)/Attività Immobilizzate] relativa all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, deve essere superiore ad 1,0;
- d) la somma dei punteggi conseguiti dai seguenti due Indici dovrà essere almeno pari a 3,0:
I parametri suindicati devono, tutti e tre, sussistere alla data di presentazione della domanda.
Entità e forma dell’agevolazione
L’Intervento finanziario a sostegno del programma di investimento presentato è attuato ai sensi del
Regolamento a titolo di “de minimis”, salvo che l’Impresa richiedente, limitatamente alla sola Linea di
Intervento 2, non opti espressamente per la richiesta di aiuti ai sensi del Regolamento generale di
esenzione per categoria – “GBER”.
Vengono di seguito disciplinate la misura e le caratteristiche dell’Intervento finanziario, distintamente
per singola Linea di Intervento prevista:
- LINEA DI INTERVENTO 1 (riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “micro
iniziative”). L’Intervento finanziario a valere sulla Linea di Intervento 1 è concedibile,
esclusivamente, ai sensi del Regolamento a titolo di “de minimis”.- Percentuale dell’intervento finanziario concedibile: 80 % dell’ammontare complessivo, al netto
dell’iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso:
− il 45 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e − il 35 % a titolo di contributo in conto capitale; - Importo minimo dell’intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 24.000;
- Importo massimo dell’intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale): € 80.000;
- Percentuale dell’intervento finanziario concedibile: 80 % dell’ammontare complessivo, al netto
LINEA DI INTERVENTO 2 (riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “piccolemedie iniziative”). Intervento finanziario concedibile:
- AI SENSI DEL REGOLAMENTO A TITOLO DI “DE MINIMIS”
o Percentuale dell’intervento finanziario concedibile: 80 % dell’ammontare complessivo, al netto
dell’iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso:
− il 50 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
− il 30 % a titolo di contributo in conto capitale;
o Importo minimo dell’intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato +
Contributo in conto capitale): superiore ad € 80.000;
o Importo massimo dell’intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato +
Contributo in conto capitale): € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di
contabilità ordinaria), elevabile ad € 600.000 per le imprese che operano in regime di contabilità
ordinaria ed in possesso dei seguenti parametri economico-aziendali:
− l’indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari), rilevabile dall’ultimo
esercizio contabilmente chiuso deve essere superiore a 4.; e
− l’indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Fatturato), rilevabile dall’ultimo
esercizio contabilmente chiuso deve essere superiore a 0,07 (con un’incidenza, quindi,
superiore al 7 %); - AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA –
“GBER”
A) Percentuale dell’intervento finanziario concedibile: 70 % dell’ammontare complessivo, al netto
dell’iva, degli investimenti ritenuti ammissibili, per come di seguito suddiviso:
− il 50 % a titolo di finanziamento a tasso agevolato; e
− il 20 % a titolo di contributo in conto capitale;
B) Importo minimo dell’intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato +
Contributo in conto capitale): superiore ad € 70.000;
C) Importo massimo dell’intervento finanziario concedibile (Finanziamento a tasso agevolato +
Contributo in conto capitale): € 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di
contabilità ordinaria), elevabile ad € 525.000 per le imprese che operano in regime di contabilità
ordinaria ed in possesso dei seguenti parametri economico-aziendali:
− l’indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Oneri finanziari), rilevabile dall’ultimo
esercizio contabilmente chiuso deve essere superiore a 4.; e
− l’indice, dato dal rapporto (Margine operativo lordo/Fatturato), rilevabile dall’ultimo
esercizio contabilmente chiuso deve essere superiore a 0,07 (con un’incidenza, quindi,
superiore al 7 %);
Valido per entrambe le linee di intervento
- Tasso di interesse del finanziamento agevolato: 1,00 % fisso annuo sul debito residuo;
- Tasso di interesse di mora per ritardato pagamento: 5,00 % fisso annuo da calcolarsi sull’importo
della/e rata/e scaduta/e ed impagata/e; - Durata del finanziamento agevolato: 96 mesi di ammortamento, oltre ad un periodo di
preammortamento, nel corso del quale saranno corrisposti i soli interessi, della durata massima
di 24 mesi decorrenti dall’inizio del trimestre successivo alla data di ammissione a
finanziamento; - Ammortamento: rate trimestrali posticipate, da rimborsare alle scadenze del 31 marzo, 30
giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno; - Garanzie previste: a garanzia dell’intervento finanziario complessivo, è richiesto, in fase
contrattuale, il rilascio di fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,5 volte
l’importo dell’intervento finanziario complessivo deliberato) da parte di tutti i soci dell’Impresa beneficiaria. Ove espressamente richiesto, possono essere esonerati dal rilascio della fideiussione i soli soci titolari di partecipazioni inferiori al 10 % del capitale sociale, a condizione che gli stessi non ricoprano comunque cariche sociali e/o gestionali all’interno della società.
Spese ammissibili
Possono essere ammessi ai benefici del Fondo, le imprese il cui programma di investimento proposto
ricada in uno dei settori di attività della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007” riportati
in allegato (CFR allegato A per linea di intervento 1 e Allegato B per linea di intervento 2)
Il Fondo è articolato in due distinte Linee di Intervento in relazione alla dimensione delle iniziative
imprenditoriali, e ciò al fine di garantire una riserva di risorse finanziarie da destinare anche alle
iniziative imprenditoriali di importo ridotto:
- LINEA DI INTERVENTO 2: riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “piccolemedie iniziative” e diretta a finanziare investimenti ammissibili di importo superiore ad € 100.000
e fino ad un importo massimo pari ad € 750.000. - LINEA DI INTERVENTO 1: riservata alle sole iniziative imprenditoriali classificate “micro iniziative”, e diretta a finanziare la realizzazione di investimenti ammissibili di importo minimo pari ad € 30.000 ed importo massimo pari ad € 100.000;
Il programma di investimento, nell’ipotesi in cui il relativo intervento finanziario di sostegno sia a titolo
di “de minimis”, dovrà essere avviato successivamente alla data del 1° gennaio 2024 e dovrà essere
ultimato entro 20 mesi dalla data di notifica di ammissione della domanda.
Nell’ipotesi in cui, diversamente, il relativo intervento finanziario di sostegno sia richiesto ai sensi del
Regolamento generale di esenzione per categoria – “GBER”, dovrà essere avviato successivamente alla
data di presentazione della domanda di intervento finanziario e dovrà essere ultimato entro 20 mesi dalla
data di notifica di ammissione della domanda.
Il Soggetto gestore, potrà concedere una proroga di 4 mesi a seguito di preventiva richiesta formulata
dall’Impresa beneficiaria, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del suddetto termine di
20 mesi. La suddetta richiesta di proroga dovrà essere adeguatamente motivata e giustificata da
sopravvenuti fatti e/o eventi imputabili a cause di forza maggiore.
Sono ammissibili al programma di investimento, le spese relative all’acquisto (o alla realizzazione di
immobili ove prevista) di immobilizzazioni materiali ed immateriali, nella misura in cui queste ultime
sono necessarie, pertinenti e funzionali alla finalità del programma di investimento oggetto della
domanda di intervento finanziario presentata.
Tali spese ammissibili sono articolate nelle seguenti categorie:
A. Progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che
specifici, direzione dei lavori e studi di fattibilità economico-finanziaria, a condizione che siano
capitalizzate;
B. Suolo aziendale e sua sistemazione, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva;
C. Acquisto o realizzazione di immobili, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva;
D. Opere murarie e assimilabili;
E. Macchinari, impianti ed attrezzature varie, “nuovi di fabbrica”, ivi comprese le relative installazioni,
nonché quelli necessari all’attività amministrativa e gestionale dell’impresa, ed esclusi quelli relativi
all’attività di rappresentanza; rientrano in questa categoria anche i mezzi mobili strettamente
necessari e funzionali al ciclo di produzione a monte o a valle, purché dimensionati alla effettiva
produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’attività di impresa oggetto
dell’intervento finanziario richiesto;
F. Brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa, e funzionali alla realizzazione del programma di investimento
proposto;
Con riferimento alle spese indicate nei precedenti punti si applicano i seguenti limiti, divieti e
condizioni:
- le spese di cui alla categoria A) sono ammesse nel limite del 3 % dell’intero investimento
ammissibile; le spese relative allo studio di fattibilità economico-finanziaria, non possono eccedere
il 2 % dell’intero investimento ammissibile; - le spese relative all’acquisto del suolo aziendale ed alla sua sistemazione sono ammesse nel limite
complessivo del 10 % dell’investimento ammissibile. Inoltre, l’acquisto del suolo, è ammissibile a
condizione che: sussista un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione; sia
presentata una perizia giurata di parte, redatta da un professionista abilitato secondo le disposizioni
vigenti, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne
conoscenza in modo diverso; - in relazione alle spese di cui alle categorie C) e D), si precisa che:
- l’acquisto di edifici già costruiti, costituisce spesa ammissibile purché sia direttamente connesso
all’operazione in questione, ed a condizione che: sia presentata una perizia giurata di parte,
redatta da un professionista abilitato secondo le disposizioni vigenti, che attesti il valore di
mercato del bene e la conformità dell’immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti,
nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti
sull’area interessata; le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e
siano esplicitati i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da
parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l’erogazione delle risorse;
l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico,
nazionale o europeo; l’immobile sia utilizzato per la destinazione e per i cinque anni successivi
al completamento del programma del investimento; l’edificio sia utilizzato conformemente alle
finalità dell’operazione - non è agevolabile un programma di investimento consistente esclusivamente nell’acquisto o
nella realizzazione di un immobile e/o nella sola realizzazione di opere murarie; - le spese relative all’acquisto e/o alla realizzazione di un immobile sono ammissibili nel limite
del 60 % dell’intero investimento ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di spese ritenute
strettamente funzionali al ciclo produttivo; tale percentuale è elevabile al 70 % limitatamente ai
programmi di investimento che ricadono in uno dei seguenti settori (turistico-ricettivi)
classificazione Ateco 2007: 55.10.00 “Alberghi”; 55.20.10 “Villaggi turistici”; - la spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché, alla
data di presentazione della domanda di intervento finanziario, siano già trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; a tal fine va acquisita una specifica
dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa richiedente l’intervento finanziario; - le spese per opere murarie ed assimilabili di cui alla categoria D), sono ammissibili nel limite
del 30 % dell’intero investimento ammissibile e, comunque, solo qualora si tratti di opere
ritenute strettamente funzionali al ciclo produttivo; tale percentuale è elevabile al 70 %
limitatamente ai programmi di investimento che ricadono in uno dei seguenti settori (turisticoricettivi); - rientrano nella categoria D) “Opere murarie e assimilabili”, le spese relativa alla fornitura ed
installazione di impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, nonché
la fornitura e montaggio di infissi e serramenti, e comunque ogni tipologia di bene/servizio che
per la sua installazione, montaggio o esecuzione, presuppone la realizzazione di opere murarie
correlate;
- l’acquisto di edifici già costruiti, costituisce spesa ammissibile purché sia direttamente connesso
- rientrano nella categoria E) anche gli impianti di servizio o ausiliari che forniscono un particolare,
ed esclusivo, servizio all’impianto di produzione, e sono dunque funzionali all’impianto di
produzione stesso, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto medesimo; - in relazione alle spese di cui alla categoria F) “Brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà
intellettuale”, si precisa che le stesse devono essere utilizzate per il progetto; - le spese, per essere ammissibili, devono essere riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di
mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
I beni devono, altresì:
- essere ammortizzabili;
- presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito;
- essere utilizzati esclusivamente nell’unità operativa oggetto di agevolazione, fatta eccezione per i
beni rientranti nella categoria “Macchinari, impianti ed attrezzature varie” che, per la loro funzione
nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, possono essere temporaneamente localizzati
altrove e/o anche al di fuori del territorio regionale, purché in virtù di specifici accordi documentati
da cui si evinca l’ubicazione degli stessi;
Il programma di investimento da realizzarsi a consuntivo dovrà essere almeno pari al 70% dell’importo
complessivo del programma di investimento ammesso in istruttoria.
Fonti di Approfondimento
Sito di riferimento: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/fondo-competitivita-imprese-fci/
ALLEGATI:
ALLEGATO A- LINEA DI INTERVENTO 1: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2024/07/ElencoSettori-di-attivita-ammissibili-Linea-di-Intervento-1-Allegato-A.pdf
ALLEGATO B- LINEA DI INTERVENTO 2: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2024/07/ElencoSettori-di-attivita-ammissibili-Linea-di-Intervento-2-Allegato-B.pd